Lo statuto
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita con sede nel Comune di Pozza di Fassa (TN) la società cooperativa denominata “Famiglia Cooperativa Val di Fassa, Società cooperativa”.La società esplica la propria attività nelle Province di Trento, Bolzano e Belluno e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione.I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro soci.
Articolo 2
La durata della società è stabilita fino al 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.
SCOPO – OGGETTO
Articolo 3
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:
- fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell’artigianato locale.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
La cooperativa può operare anche con terzi.
Articolo 4
Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:
- provvedere all’acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all’eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita;
- provvedere all’esercizio d’attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;
a) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all’ingrosso;
b) acquistare, vendere, concedere in locazione/affitto rami d’azienda commerciale.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.
Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci.
La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.
Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.
Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.
SOCI COOPERATORI
Articolo 5
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che hanno la residenza, il domicilio o la dimora nella zona d’attività sociale, che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa, che non esercitano in proprio imprese identiche o affini, né partecipano a società che si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa e che non hanno interessi contrastanti con essa.
Articolo 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d’Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione dell’effettiva attività svolta;
d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque
e) essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda d’ammissione dovrà contenere:
a) ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio d’Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione d’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio d’Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d’ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda d’ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Articolo 7
I soci hanno diritto di:
a) partecipare all’assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, alle deliberazioni della stessa e all’elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.
I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
- versare, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
b) rifornirsi preferibilmente presso la società per l’acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa.
Articolo 8
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa.
Articolo 9
Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società, con preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento d’accoglimento della domanda.
Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella società, salvi i casi di recesso per legge.
Articolo 10
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l’adempimento d’obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società. In questi casi il provvedimento d’esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della società;
d) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa.
Le deliberazioni d’esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Articolo 11
In caso di morte del socio, i successori potranno essere ammessi in luogo del socio defunto, purché siano provvisti dei requisiti per l’ammissione e ne facciano domanda per iscritto al Consiglio d’Amministrazione entro un anno dal decesso.
In caso di pluralità di successori questi devono nominare un rappresentante comune.
Articolo 12
I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 19, comma 3, lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
E’ escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.
Articolo 13
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.
SOCI SOVVENTORI
Articolo 14
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d’incompatibilità previste per i soci cooperatori.
Articolo 15
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Articolo 16
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea che ne delibera l’emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Articolo 17
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo dell’emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto d’opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.
Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
Articolo 18
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede d’emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 19
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1. dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ed entro il limite massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all’atto della sottoscrizione;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
d) dalle riserve straordinarie;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.
Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.
Articolo 20
L’esercizio sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d’Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;
b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall’art. 2514 del codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;
e) alla formazione di altre riserve o fondi indivisibili.
Articolo 21
Il Consiglio d’Amministrazione che redige il bilancio d’esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta il risultato dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.
ORGANI SOCIALI
Articolo 22
Sono organi sociali:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio d’Amministrazione
c) il Comitato Esecutivo, se nominato
d) il Collegio dei Sindaci, se nominato
Articolo 23
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Spetta all’assemblea ordinaria:
- eleggere le cariche sociali e nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, se questo non è attribuito al Collegio Sindacale;
- approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull’eventuale erogazione dei ristorni;
- approvare, con le maggioranze previste dall’art. 2521 u.c. del codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica;
- deliberare sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 21 del presente statuto;
- stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio d’Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, se nominato, e per il soggetto incaricato del controllo contabile;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, e sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
Articolo 24
L’assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso con gli ordinari mezzi meccanici, almeno una volta l’anno entro il termine indicato all’art. 19.
L’assemblea può essere convocata dal Consiglio d’Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.
La convocazione avviene mediante avviso affisso all’albo e pubblicato sul quotidiano “Il Trentino” o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata, o con comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell’assemblea.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell’ora e del luogo dell’assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Articolo 25
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.
Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.
Articolo 26
Possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, comma 2.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.
Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’assemblea e conservate agli atti.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.
I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.
Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova; quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, e potranno avvenire anche per acclamazione o attraverso apposita scheda.
All’Assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina delle Cooperative.
Articolo 27
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l’assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.
L’assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario, anche non socio e gli scrutatori.
Le delibere di ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
Articolo 28
Il Consiglio d’Amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da sette a quattordici, eletti dall’Assemblea che ne determina il numero.
Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti, fissati da apposito regolamento.
Il Consiglio d’Amministrazione provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
I membri del Consiglio scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Articolo 29
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.
Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d’ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio d’Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Articolo 30
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all’assemblea dei soci.
Articolo 31
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente, o di chi lo sostituisce, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato.
La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri il Consiglio d’Amministrazione ed ai membri il Collegio dei Sindaci almeno tre giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d’urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.L’avviso di convocazione deve essere corredato dall’ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s’intendono trattare.
Il Consiglio d’Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell’art. 2391 del codice civile.
Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.
Articolo 32
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.
Articolo 33
Il Consiglio d’Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Comitato Esecutivo composto di un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti al proprio interno, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d’esercizio della delega.
Il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.
Alle riunioni del Comitato devono assistere i sindaci, se nominati, e partecipa, con parere consultivo, il direttore.
Almeno ogni 180 (centottanta) giorni il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d’Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione, e sulle operazioni di maggior rilievo.
Articolo 34
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d’atti.
Articolo 35
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti dall’Assemblea, che ne nomina il Presidente.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 del codice civile.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I Sindaci sono rieleggibili.
Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 36
Il controllo contabile sulla società, se non è attribuito al Collegio Sindacale a norma dell’articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da altro soggetto abilitato per legge.
Il revisore contabile o la società di revisione sono nominati dall’assemblea, sentito il Collegio Sindacale, se nominato.
L’incarico ha la durata di tre esercizi sociali.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 37
Con la cessazione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell’art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 38
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
Articolo 39
1. E’ vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. E’ vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
4. Con la cessazione della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 40
La società può aderire alla Federazione Trentina delle Cooperative di Trento.
Articolo 41
Il direttore coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l’attività commerciale e finanziaria ordinarie della società nell’ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.
E’ compito del direttore dare esecuzioni alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso.
Il direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.
Articolo 42
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
MODALITA’ RACCOLTA del PRESTITO SOCIALE
Articolo 1
Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (persone fisiche), in conformità all’art. 4 dello Statuto Sociale.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.
E’, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.
Articolo 2
I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l’apposito contratto di cui al successivo punto 4.
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
Articolo 3
I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59).
La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d’Italia, 28 giugno 1995.
L’ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi, (ivi compresa l’adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d’Italia, 28 giugno 1995) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 4
Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza).
Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa.
Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento.
Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.
Al momento della stipula del contratto di prestito, al socio prestatore persona fisica sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale” (di seguito: “Libretto”).
Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d’iscrizione a Libro Soci, su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.
Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli eventuali addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.
Resta escluso, per l’utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.
Articolo 5
Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persona, anche non socie, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l’eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.
I nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sul “libretto”.
Articolo 6
La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l’effettuazione di verifiche contabili.
Articolo 7
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all’Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.
Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
In questi casi la Cooperativa sospenderà l’operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.
Su esplicita richiesta scritta del Socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura “duplicato”.
All’atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.
Articolo 8
In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 1 (uno) giorni dal momento della richiesta del socio. E’ tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.
La Cooperativa potrà sempre rifiutare il rimborso delle somme in conto prestito sociale nei seguenti casi:
a) se il Socio risulta in qualche modo inadempiente verso la Società;
b) nel caso in cui il saldo del “libretto” risulti artefatto.
Articolo 9
I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, con assegni bancari e circolari.
I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.
La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o con assegni bancari/circolari.
Per le operazioni di deposito o prelevamento non sarà addebitata al socio alcuna spesa.
Articolo 10
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio e degli eredi del socio defunto.
Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.
Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all’art. 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell’art. 1396 codice civile.
Articolo 11
Il tasso di interesse da corrispondere al socio è determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione all’andamento del mercato finanziario.
Le delibere dovranno essere portate a conoscenza del socio mediante comunicazione scritta da inoltrare a tutti i soci prestatori.
Per le persone fisiche resta fermo il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.
Articolo 12
In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.
Articolo 13
Le somme depositate maturano interessi con valuta del giorno del deposito, se il versamento avviene in contanti, e fino al giorno del prelevamento.
Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 (uno) giorno per assegni circolari ed assegni bancari su piazza, e di 2 (due) giorni per assegni bancari fuori piazza.Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno civile e la somma corrispondente, al netto della ritenuta fiscale, viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 30 settembre medesimo.
Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l’eccedenza sarà rimborsata al socio.
Articolo 14
La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente articolo 12.
Articolo 15
La Cooperativa non è iscritta all’albo delle Aziende di Credito.
La Cooperativa è iscritta nel Registro Regionale delle Cooperative di Trento al Numero 178/Co, Categoria “Cooperative di Consumo”, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’articolo 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 16
Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.
Articolo 17
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995.
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 17/01/1998 ed entra in vigore a partire dal 17/01/1998.
Esso sostituisce il precedente regolamento approvato in data 14/01/1973.
Pozza di Fassa, 1 gennaio 2002



