Regolamento
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REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
CAPITOLO I
Disposizioni preliminari
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Famiglia Cooperativa Val di Fassa società cooperativa, con sede legale in Pozza di Fassa strada de Sèn Jan n. 10.
Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.
CAPITOLO II
Costituzione dell’assemblea
Articolo 2
Il Consiglio di amministrazione procede alla convocazione dell’assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto.
Al fi ne di una migliore ed ulteriore diffusione dell’avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il Consiglio di amministrazione provvederà ad informare i soci tramite affi ssione dell’avviso di convocazione in modo visibile nella sede sociale e presso i punti vendita della società unitamente ad apposita comunicazione scritta, inviata o recapitata ai soci.
L’adunanza dell’assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di attività della cooperativa.
Articolo 3
Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l’adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografi ci e congegni similari, senza specifi ca autorizzazione del presidente dell’assemblea.
All’assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentati dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fi siche. Possono inoltre intervenire senza diritto di voto i rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione, le persone invitate dal Consiglio di amministrazione ed il personale dell’azienda, preventivamente richiesto dal presidente del Consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.
Articolo 4
All’ora fi ssata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.
Il presidente dell’assemblea può avvalersi, per la verifi ca dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritiene opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 3.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fi sica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, debitamente compilate con il nome del rappresentante, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell’assemblea e conservate agli atti.Al presidente dell’assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte d’intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.
Articolo 5
Non appena sono raggiunti i “quorum” previsti a norma dello statuto, ivi computando
le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita ed
aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio dell’assemblea,
proclama deserta l’assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.
Articolo 6
Il presidente, accertato che l’assemblea è validamente costituita e data lettura dell’ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, salvo che – ai sensi di legge o per decisione del presidente – l’incombenza non sia affidata ad un notaio in precedenza designato dal presidente medesimo.
Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d’apparecchi di registrazione.
Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell’assemblea.
I soci che ne abbiano interesse possono ottenere a loro spese trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.
Articolo 7
Il presidente propone all’assemblea la nomina di due o più scrutatori.
Articolo 8
I lavori dell’assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell’assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l’opportunità e l’assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l’ottavo giorno successivo.
CAPITOLO III
Discussione
Articolo 9
Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso di convocazione, può essere variato con l’approvazione dell’assemblea.
Articolo 10
Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l’hanno richiesta.
Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce l’ordine degli interventi.
Gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione e gli altri invitati ad assistere all’assemblea possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.
Articolo 11
Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l’intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all’ordine del giorno.
Articolo 12
Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all’ordine del giorno, salvo un’ulteriore replica di breve durata.
Articolo 13
Il presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti all’ordine del giorno, può proporre all’assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l’oratore a concludere.
Articolo 14
Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine dell’iscrizione nelle schede di cui all’art. 25 del presente regolamento, devono pervenire al Consiglio di amministrazione almeno sette giorni prima della data stabilita per l’assemblea.
Al fine di agevolare i soci residenti nelle diverse zone territoriali ove la cooperativa svolge attività commerciale, nelle proposte di candidatura alle cariche sociali specificatamente loro riservate, il Consiglio di amministrazione può indire, anche limitatamente a talune zone ed a seguito d’avviso da esporre nella sede e nelle succursali interessate o da inviare ai soci non meno di sette giorni antecedenti la data fissata, un’apposita riunione, valida con qualunque numero d’intervenuti, nella quale, con votazione segreta o palese, sono indicati i candidati da proporre per l’elezione all’assemblea e da inserire nelle apposite schede di votazione di cui all’art. 24 del presente regolamento.
Le proposte formulate da singoli soci in assemblea e quelle non presentate nel termine di cui sopra devono essere consegnate al presidente, prima che egli dichiari chiusa la discussione sull’inerente punto all’ordine del giorno.
I nomi dei candidati sono elencati in modo visibile ai soci, secondo l’ordine di presentazione delle proposte prima di procedere alle votazioni.
Articolo 15
Al presidente compete di mantenere l’ordine nell’assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:
a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell’intervento alla materia posta in discussione;
c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
d) nel caso d’incitamento alla violenza od al disordine.
Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.
Articolo 16
Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provocano con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell’assemblea, il presidente li richiama all’osservanza del regolamento.
Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l’allontanamento delle persone in precedenza ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
In tal caso il socio può appellarsi all’assemblea, che delibera a maggioranza.
Articolo 17
Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell’argomento discusso.
CAPITOLO IV
Votazioni
Articolo 18
Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all’assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell’art. 16.
I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.
Articolo 19
Il presidente può disporre, secondo le circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all’ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
Articolo 20
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo diversa indicazione dell’assemblea.
Articolo 21
Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all’assemblea prima dell’inizio delle votazioni. L’esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all’assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.
Articolo 21 bis
Al fine di assicurare al gruppo dei membri da eleggersi nelle cariche sociali una più articolata rappresentatività territoriale, che tenga conto della distribuzione delle comunità locali comprese nell’ambito della zona di competenza della Famiglia Cooperativa Val di Fassa, come previsto dall’art. 28 dello Statuto Sociale, si stabiliscono, con il presente regolamento, alcuni criteri operativi che consentano di pervenire alle assegnazioni di seguito riportate.
Premesso che la Famiglia Cooperativa Val di Fassa opera prevalentemente nei Comuni propri del centro della Valle di Fassa, nel determinare la rappresentatività territoriale è necessario tenere in considerazione n. 5 (cinque) zone territoriali più l’intera circoscrizione della compagine sociale:
1) la zona di Pozza di Fassa
2) la zona di Pera di Fassa
3) la zona di Vigo di Fassa
4) la zona di Mazzin
5) la zona di Soraga
6) la zona rappresentativa dell’intera compagine sociale.
Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) consiglieri eletti dall’Assemblea, a maggioranza relativa di voti, nel rispetto di quanto di seguito specificato.
Fra i soci residenti;
• nella prima zona sono da eleggere n. 4 (quattro) amministratori;
• nella seconda zona è da eleggere n. 1 (uno) amministratore;
• nella terza zona sono da eleggere n. 3 (tre) amministratori;
• nella quarta zona è da eleggere n. 1 (uno) amministratore;
• nella quinta zona sono da eleggere n. 2 (due) amministratori;
• nella sesta zona, rappresentativa dell’intera compagine sociale, a prescindere
quindi dal luogo di residenza, è da eleggere n. 1 (uno) amministratore.
Qualora, per un qualsiasi motivo, il principio della territorialità precedentemente evidenziato non possa essere rispettato per l’impossibilità di presentare candidati d’emanazione delle singole zone, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelli non eletti
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata nell’ambito della zona di provenienza territoriale dell’amministratore da cooptare.
I membri del Consiglio di amministrazione scadono per un terzo ogni anno.
La designazione degli uscenti avverrà per il primo e il secondo turno mediante estrazione a sorte, ed in seguito per anzianità di mandato.
Il mandato si ritiene completato quando l’incarico è stato ricoperto per un tempo superiore alla sua metà.
Articolo 22
Annualmente il Consiglio di amministrazione provvederà al rinnovo dei componenti il Comitato esecutivo, se istituito.
Articolo 23
Le votazioni a scrutinio palese avvengono, secondo le previsioni statutarie, per alzata di mano, con prova e controprova.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all’assemblea che i soci dissenzienti che desiderassero far constatare nel verbale il loro dissenso devono dichiarare le proprie generalità al segretario. In mancanza di tale indicazione il verbale recherà soltanto la menzione del numero dei voti contrari senza altre specifi cazioni.
Articolo 24
Le schede per l’elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme.
Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati.
Se nell’elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identifi cabili facilmente.
I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifi ca dei poteri e comunque prima dell’inizio delle votazioni.
Per l’elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fi ssato per la votazione.
Il presidente dell’assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l’assemblea stessa sia predisposto un numero adeguato di cabine o d’urne nelle quali deporre le schede votate.
All’interno delle cabine non sono consentite affi ssioni d’alcun genere.
Articolo 25
Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento, può indicare nomi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione, ed eventualmente altri nomi che il Consiglio di amministrazione propone per l’elezione.
I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell’apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.
Le schede che non riportano alcun’espressione di voto si considerano schede bianche.
Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.
In caso d’omonimia tra un candidato ed altri soci il voto s’intende sempre attribuito al candidato.
A parità di voti s’intende eletto il socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.
L’elezione del Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
L’elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale “Presidente” in corrispondenza della dicitura “Presidente del collegio sindacale” prestampata sulla scheda o barrando l’apposita casella a fi anco dei soggetti che, a tale carica, si sono candidati.
Qualora per una carica siano indicati nomi in numero superiore al previsto limitatamente ad ogni singola zona territoriale, l’espressione di voto per la stessa è nullo.
Articolo 26
Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l’assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l’inesistenza di cause d’ineleggibilità e ad accettare la carica.
Qualora l’eletto presenti cause d’ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l’assemblea o entro i quindici giorni successivi ala stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall’assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di
ineleggibilità, con le stesse modalità previste dall’art 21 bis.
Esaurito l’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.
CAPITOLO V
Ristorni
Articolo 27
Il Consiglio di amministrazione, a norma dell’art. 21 dello statuto, nella redazione del bilancio d’esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’assemblea, in sede d’approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o ad aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.
Ai fini di individuare l’ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci la società dovrà:
• identifi care, attraverso i ricavi delle vendite, quanti di questi derivino dall’attività svolta con i soci al fi ne di individuarne l’incidenza sul totale;
• applicare la percentuale così ottenuta all’avanzo di gestione dell’esercizio per determinare l’avanzo di gestione generato dall’attività con i soci.
In merito all’individuazione dell’avanzo derivante dalla gestione dell’esercizio lo stesso è commisurabile sulla base del risultato della gestione ordinaria, come rilevato dal conto economico dell’esercizio redatto in applicazione dei corretti principi di redazione del bilancio.
L’ammontare complessivo di stribuibile sotto forma di ristorno, come sopra determinato, è ripartito fra i soci in modo direttamente proporzionale all’ammontare degli acquisti effettuati da ciascuno di essi presso i punti vendita della società.
CAPITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 28
Il presente regolamento può essere modifi cato dall’assemblea dei soci con la maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società.
Norma transitoria rappresentante 6^ zona territoriale (art. 21 bis)
Al fine di regolarizzare la scadenza annuale dei 4 membri del Consiglio di amministrazione, limitatamente al primo mandato, l’eletto della sesta zona, rappresentante dell’intera compagine sociale, resta in carica fino alla successiva assemblea.



