Regolamento

Disposizioni preliminari

Art. 1 
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Famiglia Cooperativa Val di Fassa società cooperativa, con sede legale in Pozza di Fassa strada de Sèn Jan n. 10.
Le disposizioni ivi contenute hanno natura integrativa delle previsioni di legge e statutarie, alla luce delle quali devono essere interpretate ed applicate.

Costituzione dell’assemblea

Art. 2
Il Consiglio di amministrazione procede alla convocazione dell’assemblea nei termini e con le modalità previste nello statuto sociale.
Al fine di una migliore ed ulteriore diffusione dell’avviso di convocazione, ma senza che tale modalità sostituisca le formalità statutariamente previste, il Consiglio di amministrazione provvederà ad informare i soci tramite affissione dell’avviso di convocazione in modo visibile nella sede sociale e presso i punti vendita della società unitamente ad apposita comunicazione scritta, inviata o recapitata ai soci.
L’adunanza dell’assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di attività della cooperativa.

Art. 3
Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l’adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell’assemblea.
All’assemblea possono partecipare soltanto i soci, i rappresentati dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre assistere, senza diritto di voto, i rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione, le persone invitate dal Consiglio di amministrazione, i coniugi o parenti di primo grado in linea diretta (figli e genitori) facenti parte del nucleo familiare dei soci ed il personale dell’azienda.

Art. 4
Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all’intervento all’Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.
Le operazioni di verifica della legittimazione all’intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell’adunanza almeno un’ora prima di quella fissata per l’inizio dell’Assemblea.
All’atto della verifica poteri ad ogni socio può essere consegnato un contrassegno indicante il numero dei voti spettanti.

Art. 5
All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, chi è designato a sostituirlo ai sensi dello statuto.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non è amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
La delega di soci impossibilitati ad intervenire deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dalla società e va presentata, debitamente compilata con il nome del rappresentante, tramite gli addetti alla verifica poteri, al presidente dell’assemblea e conservate agli atti.
Al presidente dell’assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte d’intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri.

Art. 6
Non appena sono raggiunti i “quorum” previsti a norma dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio dell’assemblea, proclama deserta l’assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Art. 7
Il presidente, accertato che l’assemblea è validamente costituita e data lettura dell’ordine del giorno, propone la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, salvo che – ai sensi di legge o per decisione del presidente – l’incombenza non sia affidata ad un notaio in precedenza designato dal presidente medesimo.
Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, d’apparecchi di registrazione.
Dopo la redazione del verbale dette registrazioni sono acquisite agli atti dell’assemblea.
I soci che ne abbiano interesse possono ottenere a loro spese trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

Art. 8
Il presidente propone all’assemblea la nomina di due o più scrutatori.

Art. 9
I lavori dell’assemblea si svolgono di regola in un’unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell’assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisa l’opportunità e l’assemblea non vi si oppone; fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l’ottavo giorno successivo.

Discussione

Art. 10
Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso di convocazione, può essere variato con l’approvazione dell’assemblea.

Art. 11
Il presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l’hanno richiesta.
Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce l’ordine degli interventi.
Gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione e gli altri invitati ad assistere all’assemblea possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

Art. 12
Il presidente, e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l’intervento di ciascuno di loro, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all’ordine del giorno.

Art. 13
Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all’ordine del giorno, salvo un’ulteriore replica di breve durata.

Art. 14
Il presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti all’ordine del giorno, può proporre all’assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l’oratore a concludere.

Art. 15
Al presidente compete di mantenere l’ordine nell’assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
A questi effetti può togliere la parola, può disporre brevi sospensioni della seduta, può allontanare le persone che, con il loro comportamento, siano di disturbo alla riunione.

Art. 16
Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all’ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell’argomento discusso.

Votazioni

Art. 17
Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all’assemblea coloro che ne sono stati esclusi a norma dell’art. 15.
I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 18
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese per alzata di mano con prova e controprova.
Nelle votazioni per alzata di mano il presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all’assemblea che i soci dissenzienti devono far constatare nel verbale il loro dissenso dichiarando le proprie generalità al segretario.
Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo che l’assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto palese.

Art. 19
Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all’assemblea prima dell’inizio delle votazioni. L’esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all’assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Art. 20
Le schede per l’elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme.
Le schede elettorali possono contenere nominativi prestampati.
Se nell’elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente.
I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
Le schede elettorali sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell’inizio delle votazioni.
Per l’elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.
Il presidente dell’assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l’assemblea stessa sia predisposto un numero adeguato di cabine o d’urne nelle quali deporre le schede votate.
All’interno delle cabine non sono consentite affissioni d’alcun genere.

Art. 21
Al fine di assicurare al gruppo dei membri da eleggersi nelle cariche sociali una più articolata rappresentatività territoriale, che tenga conto della distribuzione delle comunità locali comprese nell’ambito della zona di competenza della Famiglia Cooperativa Val di Fassa, come previsto dall’art. 28 dello Statuto Sociale, si stabiliscono, con il presente regolamento, alcuni criteri operativi che consentano di pervenire alle assegnazioni di seguito riportate.
Premesso che la Famiglia Cooperativa Val di Fassa opera prevalentemente nei Comuni propri del centro della Valle di Fassa, nel determinare la rappresentatività territoriale è necessario tenere in considerazione n. 4 (quattro) circoscrizioni territoriali più l’intera circoscrizione della compagine sociale:
1) la circoscrizione territoriale del Comune di Pozza di Fassa;
2) la circoscrizione territoriale del Comune di Vigo di Fassa;
3) la circoscrizione territoriale del Comune di Mazzin;
4) la circoscrizione territoriale del Comune di Soraga;
5) la circoscrizione rappresentativa dell’intera compagine sociale.
Considerato che, attualmente, il Consiglio di amministrazione è composto da 12 (dodici) consiglieri, eletti dall’Assemblea, a maggioranza relativa di voti, il numero degli stessi è diviso in base alle circoscrizioni territoriali nel seguente modo:
n. 5 amministratori eletti fra i soci residenti nella prima circoscrizione territoriale;
n. 3 amministratori eletti fra i soci residenti nella seconda circoscrizione territoriale;
n. 1 amministratore eletto fra i soci residenti nella terza circoscrizione territoriale;
n. 2 amministratori eletti fra i soci residenti nella quarta circoscrizione territoriale;
n. 1 amministratore eletto fra tutti i soci, a prescindere quindi dal luogo di residenza, rappresentativo dell’intera compagine sociale.
Qualora, per un qualsiasi motivo, il principio della territorialità precedentemente evidenziato non possa essere rispettato per l’impossibilità di presentare candidati d’emanazione delle singole circoscrizioni, risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelli non eletti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata nell’ambito della circoscrizione di provenienza territoriale dell’amministratore da cooptare.
I membri del Consiglio di amministrazione scadono per un terzo ogni anno.
Il mandato si ritiene completato quando l’incarico è stato ricoperto per un tempo superiore alla sua metà.
Nel caso in cui l’Assemblea fissi il numero dei membri del Consiglio di amministrazione in numero diverso da 12 sarà necessaria la preventiva modifica del presente articolo 21.

Art. 22
Annualmente il Consiglio di amministrazione provvederà al rinnovo dei componenti il Comitato esecutivo, se istituito.

Art. 23
Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine dell’iscrizione nelle schede di cui all’art. 20 del presente regolamento, devono pervenire al Consiglio di amministrazione almeno sette giorni prima della data stabilita per l’assemblea.
La domanda deve contenere la dichiarazione d’inesistenza di cause d’ineleggibilità.
Al fine di agevolare i soci residenti nelle diverse circoscrizioni territoriali ove la cooperativa svolge attività commerciale, nelle proposte di candidatura alle cariche sociali specificatamente loro riservate, il Consiglio di amministrazione può indire, anche limitatamente a talune zone ed a seguito d’avviso da esporre nella sede e nelle succursali interessate o da inviare ai soci non meno di sette giorni antecedenti la data fissata, un’apposita riunione, valida con qualunque numero d’intervenuti, nella quale, con votazione segreta o palese, sono indicati i candidati da proporre per l’elezione all’assemblea e da inserire nelle apposite schede di votazione di cui all’art. 20 del presente regolamento.
Le proposte formulate da singoli soci in assemblea e quelle non presentate nel termine di cui sopra devono essere consegnate al presidente, prima che egli dichiari chiusa la discussione sull’inerente punto all’ordine del giorno.
I nomi dei candidati sono elencati in modo visibile ai soci, secondo l’ordine di presentazione delle proposte prima di procedere alle votazioni.

Art. 24
Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il Consiglio di amministrazione:
deve indicare i nomi dei candidati che si sono proposti ai sensi dell’art. 23 del presente regolamento;
può indicare i nomi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione.
I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell’apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.
Le schede che non riportano alcun’espressione di voto si considerano schede bianche.
Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto.
In caso d’omonimia tra un candidato ed altri soci il voto s’intende sempre attribuito al candidato.
A parità di voti s’intende eletto il socio che risulta essere iscritto alla società da più tempo.
L’elezione del Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, avverrà attraverso una scheda prestampata riportante i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
L’elezione del Presidente del Collegio Sindacale avviene contestualmente alle votazioni dei componenti del medesimo collegio.
Qualora per una carica siano indicati nomi in numero superiore al previsto limitatamente ad ogni singola circoscrizione territoriale, l’espressione di voto per la stessa è nullo.

Art. 25
Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati invitando, se l’assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l’inesistenza di cause d’ineleggibilità e ad accettare la carica.
Qualora l’eletto presenti cause d’ineleggibilità oppure dichiari di non accettare la carica durante l’assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall’assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità, con le stesse modalità previste dall’art 21.
Esaurito l’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.

Ristorni

Art. 26
Il Consiglio di amministrazione, a norma dello statuto, nella redazione del bilancio d’esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’assemblea, in sede d’approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o ad aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.
Ai fini di individuare l’ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci la società dovrà;
identificare, attraverso i ricavi delle vendite, quanti di questi derivino dall’attività svolta con i soci al fine di individuarne l’incidenza sul totale;
applicare la percentuale così ottenuta all’avanzo di gestione dell’esercizio per determinare l’avanzo di gestione generato dall’attività con i soci.
In merito all’individuazione dell’avanzo derivante dalla gestione dell’esercizio lo stesso è commisurabile sulla base del risultato della gestione ordinaria, come rilevato dal conto economico dell’esercizio redatto in applicazione dei corretti principi di redazione del bilancio.
L’ammontare complessivo distribuibile sotto forma di ristorno, come sopra determinato, è ripartito fra i soci in modo direttamente proporzionale all’ammontare degli acquisti effettuati da ciascuno di essi presso i punti vendita della società

Percorso di formazione alla cultura e imprenditorialità cooperativa

Art. 27
Il Consiglio di amministrazione provvede a strutturare piani e percorsi di formazione per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti della società, con particolare riferimento alla storia, cultura, valori e principi della cooperazione, allo sviluppo delle competenze manageriali ed all’incremento delle competenze di natura tecnico professionale attinenti all’attività economica della Società con attenzione alle tematiche di genere e a quelle riguardanti il mondo giovanile.

Disposizioni finali

Art. 28
Il presente regolamento può essere modificato dall’assemblea dei soci con la maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società.
Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 ottobre 2013
FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA
Strada de Sen Jan | 38036 San Giovanni di Fassa - Sen Jan (TN)
Tel. 0462 761211 - Fax: 0462 764858
Email: info@fassacoop.it
Iscrizione Registro Imprese TN
Cod. Fisc. e Partita IVA 00219600228
Iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi MU-CCO n. A157926
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